Soluzioni

Le procedure previste dal codice della crisi (D.LGS. N. 14/2019)

1.

Concordato minore

Ai creditori viene proposto un piano di rientro con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti, che consente all’imprenditore di proseguire la sua attività. L'accordo è raggiunto con il parere favorevole dei creditori.

2.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

È riservato esclusivamente al consumatore sovraindebitato, che può proporre ai debitori un soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

3.

Liquidazione controllata

Il liquidatore nominato dal Giudice predispone un progetto per soddisfare, anche parzialmente, i creditori con il ricavato della liquidazione dei beni. L'apertura della procedura interrompe i procedimenti pendenti in capo al debitore.

4.

Esdebitazione del debitore incapiente ex Art. 283 CCII

Si può ottenere la liberazione dai debiti non onorati anche nel caso in cui il debitore persona fisica non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità in presenza di determinate condizioni che saranno valutate da un Giudice.

Le procedure previste dalla legge 3/2012

1.

Accordo di ristrutturazione

Ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.

2.

Piano del consumatore

Funziona come l'accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso.

3.

Liquidazione del patrimonio

Il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.

4.

Esdebitazione del debitore incapiente

NOVITÀ INTRODOTTA CON LA LEGGE N.176 DEL 18 DICEMBRE 2020. Anche chi, al ricorrere di determinate condizioni, non ha alcuna utilità da offrire ai propri creditori può chiedere la falcidia dei debiti di qualsiasi natura, fiscali, bancari ed anche previdenziali.

I soggetti coinvolti


Il sovraindebitato

Chi, nonostante gli sforzi, non riesce più a sostenere i propri impegni economici e rimborsare finanziamenti o debiti. Il sovraindebitamento può derivare, per esempio, da diversi acquisti rateizzati o da un imprevisto dovuto a questioni di mercato, di lavoro, familiari o di salute.


L’organismo per la Composizione delle Crisi

L’ente (Camera di Commercio, Ordine dei Dottori Commercialisti, Ordine degli Avvocati, Segretariato Sociale) che riceve le domande dei debitori, fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi. Solo gli enti pubblici iscritti all'apposito registro ministeriale https://crisisovraindebitamento.giustizia.it/ possono fornire il servizio e possono farlo solo nel proprio territorio di competenza.


Il Gestore della crisi

Il professionista individuato dall’Occ per studiare la situazione di chi è in sovraindebitamento e trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni.